Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTESCA TURISMO EQUESTRE PARCO CAVAIONI” con sede in Bologna, via Cavaioni n. 3.
Art. 2 – Carattere dell’Associazione
L’associazione è apolitica, apartitica, ha carattere volontari e non ha scopo di lucro.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente statuto.
L’Associazione è affiliata alla FISE. Con l’affiliazione, l’Associazione accetta incodizionatamente di confronta5rsi alle norma e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FISE e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FISE stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti a dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alle gestione delle società affiliate.
Art. 3 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 – Scopi dell’Associazione
L’Associazione trova la sua ragion d’essere nella volontà dei soci di vivere insieme lo sport e l’equiturismo come momento aggregativo di educazione, di maturazione umana e di impegno sociale mediante la partecipazione ad attività sportive ricreative aperte a tutti.
L’Associazione può, sotto l’egida e con l’autorizzazione della FISE, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre.
L’Associazione nella pratica dell’attività equestre come per i cavalieri, valorizza, tutela e regolamenta l’apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo statuto e dai regolamenti della FISE, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, inoltre, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
L’Associazione, infine, potrà porre in essere ogni forma di attività promozionale, informativa, divulgativa, e sociale atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando con imprese, pubbliche o private, associazioni, enti ed istituzioni ed in particolare con quelli che abbino analoghe finalità sportive dilettantesche.
L’attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell’Associazione, ma potrà essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o accessorie a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.
E’ espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 5 - Requisiti dei Socí
Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, di ambo i sessi italiani o stranieri residenti in Italia, senza distinzione di età e religione, che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli. Tutti i soci devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo una condotta conforme ai principi della lealtà sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva stessa, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FISE e dei suoi organi. Ogni socio ha i medesimi diritti e doveri all'interno dell'Associazione; tutti possono partecipare all'attività e alle cariche sociali senza alcuna differenza o preclusione.
Tutti i soci hanno diritto di voto, di intervento in Assemblea e in generale hanno diritto a partecipare a tutte le attività associative, ad essere informati sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione e ad usufruire delle strutture sociali.
Art. 6 – Ammissione dei Soci
L'ammissione dei soci è libera.
Le persone fisiche che intendono essere ammesse come soci dovranno presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni dell'Associazione.
La domanda di ammissione per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
All'atto del rilascio della tessera sociale, che avrà validità fino al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, e della successiva iscrizione nel libro dei soci, il richiedente, ad ogni effetto acquisisce la qualifica di socio, indipendentemente dalla quota versata.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età, e purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione, il diritto ad essere eletto e a partecipare all'elezione delle cariche previste dal presente statuto e ad esercitare il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.
La qualifica di socio dà diritto, inoltre, a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività dalla stessa promosse e all'utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive.
Art. 7 – Categorie dei Soci
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
Sono soci fondatori le persone indicate nell'atto costitutivo; le caratteristiche delle altre categorie di soci verranno specificate nell'apposito regolamento, trattandosi comunque unicamente di differenziazioni basate sull'abilità equestre di ciascun associato.
Art. 8 - Doveri dei Soci
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
I soci, inoltre, sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dall'Associazione e al pagamento della quota sociale, così come determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile.
Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci; le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo annuale versato.
Art. 10 – Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
Art. 11– Assemblea
L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità istitutiva.
Art. 12 – Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota annuale. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante invio dell'avviso di convocazione, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, con lettera indirizzata a tutti i soci a cura della presidenza almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In alternativa la convocazione potrà essere effettuata mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione.
L'Assemblea è inoltre validamente costituita, anche in mancanza delle predette formalità di convocazione, qualora risulti la partecipazione di tutti i soci.
Art. 13 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la più uno dei soci e in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 2 (due).
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimen¬to, dal Vice-Presidente in caso di assenza di entrambi, dal socio più anziano. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.
L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza pari alla metà più uno dei presenti, m seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.
In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.
Quando l'Assemblea sia chiamata a votare sullo scioglimento dell'Associazione, è necessario che la delibera venga approvata, in ogni caso, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati.
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art. 14 – Compiti dell'Assemblea
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria.
In sede straordinaria:
Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione sportiva dell'Associazione ed ha il compito di:
È fatto divieto agli Amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive operanti nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a terzi, soci o non soci, il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.
Art. 16 – Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 2 (due) a 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea ordinaria e deve essere interamente composto da soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni, e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, e i suoi membri possono essere rieletti.
I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per 2 (due) riunioni consecutive non giustificate.
In caso di cessazione di un membro, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione; il consigliere cooptato resta in carica fino all'Assemblea successiva, nella quale viene eletto il nuovo consigliere, che resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà convocare, immediatamente e senza ritardo, l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Contestualmente alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvederà all'assegnazione delle rispettive cariche sociali.
Art. 17 — Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta all'anno per gli adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 2 (due) componenti.
Alle riunioni partecipa il Segretario, ove nominato. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno 5 (cinque) giorni prima.
Anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente convocato quando risulti presente almeno la metà dei consiglieri in carica, con un minimo di 2 (due) consiglieri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte, per alzata di mano, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.
Art. 18 — Compiti del Presidente
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e ad esso spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
E Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.
Art. 19 — Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni, o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci provvede a sostituire il Presidente.
Art. 20 – Compiti del Vice – Presidente
Il Vice-Presidente dell'Associazione e nominato dall'Assemblea per un triennio tra i soci e partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
Al Vice-Presidente possono essere delegati dal Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Art. 21– Compiti del Segretario
Il Segretario dell'Associazione, ove nominato, comunque tra i soci dall'Assemblea, dura in carica per un triennio.
Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.
Art. 22 — Compiti del Cassiere
Il Cassiere dell'Associazione, ove nominato, comunque tra i soci dall'Assemblea, dura in carica per un triennio e partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.
Il Cassiere è responsabile dei movimenti in denaro o in assegni che effettua per conto dell'Associazione.
Il Cassiere amministra il fondo sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo.
In caso di temporaneo impedimento, l'Assemblea potrà delegare un Vice Cassiere.
Art. 23 – Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo. Nella fattispecie esso è composto dalle entrate delle quote associative, dai contributi ordinari, dagli introiti conseguiti nello svolgimento delle attività statutarie, dai beni acquistati o comunque pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni degli associati, dagli introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, dalle eventuali sovvenzioni delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
I contributi ordinario quote associative devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno e sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo ordinario o quota associativa per tutto l'anno sociale in corso.
Art. 24 – Destinazione del patrimonio sociale
All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi digestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 25 – Diritti dei soci al patrimonio sociale
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra denominati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato a titolo di versamento al patrimonio.
Art. 26 – Esercizi sociali
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, iniziando il primo gennaio terminando il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio deve essere predisposto un rendiconto economico e finanziario.
Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione può essere affidata al Segretario secondo le direttive del Presidente.
Art. 27 – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto a fini sportivi o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 28 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.
Art. 29 – Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari della Federazione.
Il presente statuto è stato approvato in data 24/03/2010.